L’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che pure il nato o la nata in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio/a riconosciuto/a anche della compagna che ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 68, depositata il 22 maggio 2025, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca. Dopo anni di illusioni, delusioni, fatiche, anni di studi, di tentativi e di vane speranze, finalmente, nel giorno di Santa Rita ( la santa avvocata delle cause impossibili! Recita un santino che mi e’ stato per pura fatalita’ donato quel giorno!), le battaglie legali e civili dell’associazione Famiglie arcobaleno insieme a Rete Lenford hanno trovato giustizia.
La Corte – dopo aver precisato che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l’accesso alla PMA in Italia, quindi senza aprire alla possibilita’ per una coppia di donne di seguire un percorso di PMA in Italia – ha ritenuto che l’attuale impedimento al riconoscimento all’anagrafe anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione: dell’articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato/a e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell’articolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale; dell’articolo 30 della Costituzione, perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale si fonda su due rilievi: la responsabilità che deriva dall’impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori, e in particolare la cosiddetta madre intenzionale, può sottrarsi; la centralità dell’interesse del minore a che l’insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale.
Dalla considerazione di questi fondamenti discende che il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica sia l’effettività del suo «diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni» sia il suo «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». (credits: Corte Costituzionale)
La questione trans oggi: no a terzo genere e autorizzazioni dei Giudici
30/07/2024
Mostra tuttoÈ INCOSTITUZIONALE IL DIVIETO PER LA MADRE INTENZIONALE DI RICONOSCERE I PROPRI I FIGLI!
L’articolo 8 della legge numero 40 del 2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che pure il nato o la nata in Italia da donna che ha fatto ricorso all’estero a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) ha lo stato di figlio/a riconosciuto/a anche della compagna che ha espresso il preventivo consenso al ricorso alle tecniche medesime e alla correlata assunzione di responsabilità genitoriale.
È quanto ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza numero 68, depositata il 22 maggio 2025, che ha ritenuto fondate le relative questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Lucca. Dopo anni di illusioni, delusioni, fatiche, anni di studi, di tentativi e di vane speranze, finalmente, nel giorno di Santa Rita ( la santa avvocata delle cause impossibili! Recita un santino che mi e’ stato per pura fatalita’ donato quel giorno!), le battaglie legali e civili dell’associazione Famiglie arcobaleno insieme a Rete Lenford hanno trovato giustizia.
La Corte – dopo aver precisato che la questione non attiene alle condizioni che legittimano l’accesso alla PMA in Italia, quindi senza aprire alla possibilita’ per una coppia di donne di seguire un percorso di PMA in Italia – ha ritenuto che l’attuale impedimento al riconoscimento all’anagrafe anche della donna che ha prestato il consenso alla pratica fecondativa all’estero insieme alla madre biologica non garantisca il miglior interesse del minore e costituisca violazione: dell’articolo 2 della Costituzione, per la lesione dell’identità personale del nato/a e del suo diritto a vedersi riconosciuto sin dalla nascita uno stato giuridico certo e stabile; dell’articolo 3 della Costituzione, per la irragionevolezza dell’attuale disciplina che non trova giustificazione in assenza di un controinteresse di rango costituzionale; dell’articolo 30 della Costituzione, perché lede i diritti del minore a vedersi riconosciuti, sin dalla nascita e nei confronti di entrambi i genitori, i diritti connessi alla responsabilità genitoriale e ai conseguenti obblighi nei confronti dei figli.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale si fonda su due rilievi: la responsabilità che deriva dall’impegno comune che una coppia si assume nel momento in cui decide di ricorrere alla PMA per generare un figlio, impegno dal quale, una volta assunto, nessuno dei due genitori, e in particolare la cosiddetta madre intenzionale, può sottrarsi; la centralità dell’interesse del minore a che l’insieme dei diritti che egli vanta nei confronti dei genitori valga, oltre che nei confronti della madre biologica, nei confronti della madre intenzionale.
Dalla considerazione di questi fondamenti discende che il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all’identità personale del minore e pregiudica sia l’effettività del suo «diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni» sia il suo «diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». (credits: Corte Costituzionale)