

Qualche anno fa una persona unita civilmente si è rivolta a me per il suo profondo desiderio di cambiare genere. Da poco tempo era entrata in vigore pienamente la legge sulle unioni civili la quale, come succedeva prima nel caso del matrimonio, prevede la cancellazione della unione nel caso uno dei due uniti cambi sesso.
Una sorta di punizione!
E certamente una discriminazione rispetto all’unione eterosessuale che viceversa, nel caso il marito o la moglie decidano di cambiare sesso, possono scegliere di convertire il legame matrimoniale in corso in una unione civile. E ne sono state fatte di battaglie legali, i coniugi Bernaroli ne sanno qualcosa, è stato dapprima sancito il divorzio imposto anche in questi casi, ma poi nel 2014 è per fortuna intervenuta la Corte costituzionale a sanare l’ingiustizia. Ed infine nel 2016 la Cirinnà ha sancito al comma 27 dell’unico articolo che, “ove i coniugi abbiano manifestato personalmente e congiuntamente al giudice, nel corso del giudizio per rettificazione di sesso, la volontà di proseguire la loro relazione dando vita ad una unione civile, alla rettificazione di sesso consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile”.
Proposi quindi alla mia assistita di provare a spingere per un ricorso in sede costituzionale (l’attivazione della Corte costituzionale la decide comunque il Giudice ordinario) mentre eravamo in procinto di depositare una domanda di rettifica anagrafica di genere secondo la legge 164 del 1982, visto che all’epoca la coppia non si voleva dividere. Questo avrebbe comportato però un allungamento dei tempi del procedimento in corso, cioè quello per vedersi riconosciuta la nuova identità al maschile. Ed abbiamo rinunciato.
A dieci anni di distanza, il 22 aprile scorso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66, ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 26, l. n. 76/2016 (c.d. legge sulle unioni civili) nella parte in cui stabilisce che «la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell’unione civile senza prevedere, laddove il richiedente la rettificazione e l’altra parte dell’unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, l’intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione».
Questo aspetto era stato sollevato nel caso simile a quello che era capitato a me solo tre anni fa.
L’aspetto di riflessione nella sentenza della Corte, laddove ce ne sia ancora bisogno (ed io so quanto ce n’è bisogno) è l’aver sottolineato che il matrimonio e l’unione civile comunque non sono la stessa cosa, perché l’unione civile è una formazione sociale, al pari di una confraternita o di un’associazione dilettantistica.
Per usare le auliche espressioni della Consulta nell’andare ad escludere la sollevata violazione dell’art. 3 Cost. “se pure il vincolo derivante dalla unione civile produce effetti molto simili a quelli del matrimonio, si tratta pur sempre di effetti non del tutto coincidenti, e, in parte, di estensione ridotta rispetto al vincolo coniugale, e ricompresa nel più ampio spettro dei diritti ed obblighi da questo originati”.
Pace fu fatta tra matrimonio e unione civile, ma non del tutto.